Sabato 26 Maggio 2012
   
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VITO VALENTINI, I CANCELLI SONO ILLEGITTIMI

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Dopo la risposta del sindaco De Miccolis sulla vicenda relativa ai cancelli di Vico II° Santa Lucia, il consigliere Vito Valentini ha espresso tutta la sua insoddisfazione: “Non si può dire che una cosa che non si può fare, viene fatta solo perché è stata fatta in altre situazioni. In questo caso, l’amministrazione comunale ha preferito non intervenire, autorizzando quello che giustamente i cittadini hanno chiesto, senza apporre nessun problema”.

Premesso che tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza e al decoro della strada in cui abitano, il consigliere del Popolo delle Libertà evidenzia che “l’amministrazione comunale è tenuta ad intervenire quando in una strada si notano carenze di sicurezza, carenze igieniche e/o di tranquillità per i residenti.

La dichiarazione rilasciata dal dirigente, con la quale si affermava che i cancelli erano chiusi solo nella notte, è falsa perché oggi (venerdì 30 settembre, ndr) alle ore 16.15 i cancelli erano rigorosamente chiusi, per cui possiamo affermare che si tratta di una chiusura totale della strada”.

Vito Valentini sottolinea: “sarebbe stato più opportuno autorizzare ai residenti l’installazione di telecamere, invece di far spendere soldi ai cittadini per due cancelli. Inoltre, sarebbe stato più opportuno prevedere passaggi giornalieri da parte degli agenti del Corpo di Polizia Municipale, volti ad identificare gente in sosta nella strada, durante i loro pattugliamenti dalle 8 alle 20. Infine, sarebbe bastato chiedere una piccola collaborazione ai carabinieri con alcuni passaggi notturni e con qualche altra identificazione, al fine di scoraggiare la sosta in quella stradina”.

Per ovviare a questa illegittimità, l’invito del consigliere Vito Valentini è “fare un passo indietro e revocare immediatamente questa autorizzazione, in cui non è citata nessuna normativa, e che possiamo definire un evidente atto prevaricatore del dirigente. Successivamente, si potrà concedere ai cittadini la possibilità di installare le telecamere per la videosorveglianza e attivarsi per istaurare una seria collaborazione con le forze dell’ordine per il pattugliamento della strada”.

A margine del suo intervento, Valentini si è detto pronto ad invocare l'intervento delle autorità competenti, nonché chiedere delucidazioni al dirigente sullo stato giuridico della strada, su colui che ha in carico la pubblica illuminazione, sulla pulizia e lo spazzamento del vicolo e, visto il parere della Polizia Municipale, chiederò se i residenti dovrebbero incorrere nel pagamento dell’occupazione di suolo pubblico.

SORVEGLIANZA - Infine, Vito Valentini ha ribadito che “la videosorveglianza nel centro storico faceva parte del programma del centro-destra e non di quello del centro-sinistra, ma talvolta per seguire i consigli di alcune associazioni vicine a quest’amministrazione, si è preferito bocciare la videosorveglianza nel centro storico e sprecare 50mila euro per fare i cosiddetti pilomat che ora sono guasti da mesi”.

RELAZIONE DEI LEGALI - Il consigliere Vito Valentini ha dato lettura alla massime assise comunale di una relazione redatta dall’ufficio legale del Circolo locale del Popolo delle Libertà, che riportiamo integralmente: “È indiscutibile che attraverso tale nulla osta la Pubblica Amministrazione abbia di fatto alienato una strada comunale rendendola privata e riservata solo ad alcuni cittadini come sta ad attestare la presenza di due cancelli alle due estremità del vicolo attraversabili solo se si è in possesso delle relative chiavi che a parte l'ufficio Patrimonio detengono solo i cittadini promotori dell'istanza o che comunque sono proprietari di locali ivi situati. La strada comunale però ai sensi dell'art.822 c.c. è un bene del demanio Pubblico ed in quanto tale ai sensi del seguente art.823 c.c. essa è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore dei terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle Leggi che dettano la relativa disciplina, tra l’altro risulta parimenti inapplicabile la disciplina dell’acquisizione per usucapione. Perché una strada possa essere alienata o perché possa formare oggetto di diritto altrui è necessario dunque un preliminare ed apposito procedimento amministrativo del quale non si rinviene traccia nella situazione di cui si discute.

In generale si deve preliminarmente procedere alla sdemanializzazione del bene che passerà ai sensi dell'art.829 c.c. dal Demanio Pubblico al Patrimonio dello Stato e tale passaggio deve essere comunicato dall'Autorità Amministrativa. La disciplina generale prescrive che il passaggio debba essere annunciato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per quanto riguarda i beni comunali deve essere pubblicato nei modi stabiliti dai relativi regolamenti. Il procedimento amministrativo di sdemanializzazione di un bene culmina con la declassificazione ossia con l’eliminazione del bene dall’elenco dei beni demaniali. Passando nello specifico al procedimento di declassifìcazione di una strada comunale, questa va effettuata tenendo presente e rispettando un particolareggiato quadro normativo.

Contestualmente alla declassifìcazione della Strada, ai sensi del 829c.c. l'ente procede alla sua sdemanializzazione realizzando il passaggio dal Demanio Pubblico al Patrimonio. Ai sensi dell'art.826 c.c. la strada facente parte del Patrimonio del Comune non è ricompresa in quella parte del Patrimonio, cosiddetto Indisponibile. Ai sensi dell'art. 828 c.c. inoltre, i beni facenti parte del Patrimonio, cosiddetto disponibile, sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del codice civile stesso.

Dunque l'atto amministrativo con il quale si è concessa la possibilità di installare n.2 cancelli in Vico II° Santa Lucia appare senz'altro illegittimo in quanto di fatto la Pubblica Amministrazione, che ai sensi del 823 comma 2 c.c. deve agire al fine di tutelare i beni che fanno parte del demanio pubblico, al contrario concede con questo nulla osta che un bene demaniale (la strada comunale è tale ai sensi dell'art.822 c.c.), non sdemanializzato ai sensi dell'art.829 c.c. .possa formare oggetto di un diritto in favore di terzi, nonostante ciò' sia espressamente vietato dall'art.823 comma 1 c.c.. L'illegittimità pare dunque caratterizzata da una carenza di potere, cosiddetto in concreto, poiché risultano violate le norme in tema di giusto procedimento amministrativo e perché difettano i presupposti spazio-temporali per l'emanazione dell'atto. Risultano dunque violati gli art.7 e seguenti della legge n° 241/1990 essendo chiaramente qualificabile un eccesso di potere per errore dei presupposti oltre che una carenza di motivazione ed istruttoria. Non si ravvisa dunque, da parte della Pubblica Amministrazione, un reale accertamento circa l'effettivo interesse pubblico a tale situazione correlatori contrario questa concessione pare connotata da pretese e rivendicazioni di varie parti private”.

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IL SINDACO SOSTIENE LA LEGITTIMITÀ DEI CANCELLI

Commenti 

 
#5 angi 2011-10-13 23:54
vito valentini for president! :-)
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#4 libero... 2011-10-06 17:51
*moderato*...LEI HA IL DOVERE TI TOGLIERE QUEI CANCELLI...SE AMA TANTO RECINTARSI PERCHE' NON SI E' COMPRATO UNA VILLA..??
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#3 kerb52 2011-10-03 14:29
ancora con i cancelli ma dai accorpiamoli con la " treccia DOP " è tutti vissero felici è contenti :zzz :zzz
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#2 LUANA 2011-10-03 06:05
ART. 21 Codice della strada

Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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L'ART. 21 DEL CODICE DELLA STRADA TANTO BISTRATTATO, CON LA QUESTIONE NON C'ENTRA PROPRIO NULLA, E'SOLO UN INVENZIONE DI QUALCUNO PER FARE UN FAVORE A ...... come potrai notare il tema dell'articolo parla di: Opere, depositi e cantieri stradali. ?????? cantieri stradali ??
Forse i cancelli sono cantieri stradali ? Non credevo di avere le traveggole.

Con amore Luana
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#1 curiosità 2011-10-02 15:44
Ma il cancello di via Goito è lecito?
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