Sabato 26 Maggio 2012
   
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DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI STAGIONALI

comune-putignano

Lo scorso 19 luglio, l’amministrazione comunale di Putignano ha modificato e integrato alcune disposizioni legati alla vendita dei prodotti alimentari di stagione, come riconosciuti dalla delibera di Giunta Municipale n. 665 del 22 agosto 1996, che riconosceva per tradizione i seguenti alimenti dal 1° maggio al 30 settembre, compreso le giornate festive.

I prodotti alimentari stagionali sono: frutta secca, angurie, prodotti carnei cucinati, latticini freschi, pomodori per salsa, fichi d’india e olive in acqua.

I commercianti al dettaglio di frutta e verdura possono ampliare la loro superficie di vendita al dettaglio usufruendo, previa preventiva acquisizione dell’autorizzazione comunale per l’occupazione di suolo pubblico, dello spazio esterno al proprio esercizio per collocare (evitando il contatto diretto dei prodotti con il suolo) banchi contenenti solamente prodotti stagionali. L’esercente dovrà acquisire il parere igienico sanitario rilasciato dal competente Ufficio A.S.L. BA.

Le dimensioni della superficie interessata all’occupazione esterna non dovrà superare la profondità di 60 (sessanta) centimetri e non dovrà andare oltre la lunghezza del proprio esercizio, mantenendo comunque una parte di marciapiede libero per una larghezza minima di 120 cm.

Infine, si è eliminata dalla lista dei prodotti stagionali la dicitura “frutti di mare”, in quanto quest'ultimi non fanno parte dei prodotti stagionali legati al nostro territorio comunale.

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