Martedì 22 Maggio 2012
   
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ORDINANZA SINDACALE PER PREVENIRE GLI INCENDI ESTIVI

incendi-estivi

Con l’ordinanza sindacale n°20 del 03/06/2010 e l’ordinanza dirigenziale n°22358/2010 sono state emesse le norme per prevenire il rischio di incendi nelle nostre campagne.

Pertanto è severamente vietato n tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti (ex art. 2 L. 353/00), dal 15 giugno al 15 settembre:

  • accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
  • inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l’erba secca;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;
  • abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

ORDINANZA - I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati devono eseguire, entro il 15/06/2010, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione o all’incendio assistito di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10,00 lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad aratura o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, in  modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti e creare pericoli e/o danni a terzi.

Le infrazioni alle disposizioni della ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa edittale da € 250,00 a € 500,00. Le Forze dell’Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale, il Distaccamento dei VV.FF di Putignano, il Comando della Polizia Municipale, sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

ALTRE DISPOSIZIONI - La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorno prima della data di inizio della bruciatura, presso il Comando di Polizia Municipale.

È fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2010, di eseguire l’apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2010 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti) sgombra da erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

E’ fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio comunale fino al 31 agsoto. Dal 1° settembre l’accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tali da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.

Le trasgressioni saranno puniti con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali.

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